È in fase di approvazione (Camera-Senato) una legge specifica per il bullismo in Italia, però diverse norme già puniscono il bullismo con il reato di stalking. Lo conferma la quinta sezione della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 11 giugno 2018, n. 26595) intervenendo sul tema del bullismo che ha confermato le pene per due ragazzi che alla vittima avevano provocato uno stato d’ansia costringendola a interrompere la carriera scolastica. Tali condotte integrerebbero correttamente il reato di atti persecutori (stalking).
Per i minori di 14 anni che compiono atti di bullismo o comunque comportamenti previsti dalla legge come reato, non è prevista responsabilità penale. Infatti i minori di 14 anni non sono imputabili (articolo 26 del DPR 22 Settembre 1988 n. 448). Il minore tra i 14 e i 18 anni di età e imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore e del giudice che si avvale di consulenti professionali (CTU).
Come tutelarsi?
Possono essere atti di bullismo:
- Insulti, offese, prese in giro
- Voci diffamatorie e false accuse
- Razzismo
- Critiche immotivate ed eccessivo controllo
- Piccoli furti
- Estorsione
- Minacce
- Violenza privata
- Aggressioni e/o giochi violenti
- Lesioni personali
- Esclusione dal gioco
- Percosse
- Danneggiamento di cosa altrui.
È sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.). La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno e risarcibile.
Tipologie di danno subito e risarcibile
Oltre al danno patrimoniale (danneggiamento di una proprietà) può essere riconosciuto anche il danno non patrimoniale:
- DANNO MORALE (patire sofferenze fisiche o morali);
- DANNO BIOLOGICO (danno riguardante la salute e l’integrità fisica e psichica)
- DANNO ESISTENZIALE (alla sua esistenza, alla qualità della vita, …)
Le responsabilità
Il bullo maggiorenne e responsabile e imputabile, essendo spesso il bullo un minorenne sono molti i casi in cui si prevedono responsabilità da parte di soggetti che rispondono per lui.
Per i genitori del bullo minorenne si parla di Culpa in vigilando: il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) e alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.
Per la scuola si parla di Culpa in educando e Culpa in organizzando: Art. 28 della Costituzione “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”
Dal punto di vista civilistico trova, si applica quanto l’art. 2048 del codice civile, secondo comma: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
L’esito del processo
Il processo penale può portare a: reclusione, pena pecuniaria o altre sanzioni, quali attività socialmente utili (ma e difficile che ciò avvenga, soprattutto se l’autore del reato e minorenne). È possibile un’attività di mediazione penale tra autore del reato e vittima. Il processo civile può portare ad una condanna per il risarcimento del danno. Il danno risarcibile e quello morale, biologico ed esistenziale.
DOTT. GIAMPIERO FIORINI
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, PSICOANALISTA
Esperto in psicodiagnostica clinica e forense